Venezuela e Ucraina: un confronto giuridico alla luce della prospettiva della persona
L’intervento militare degli Stati Uniti d’America in Venezuela e la guerra condotta dalla Russia contro l’Ucraina rappresentano due crisi diverse per scala e durata, ma accomunate da una questione giuridica decisiva: il rapporto tra uso della forza e diritto internazionale. L’elezione di Papa Leone XIV ha riportato questa domanda dentro una cornice più esigente: non quella dell’interesse statale, ma quella della persona umana come fondamento del diritto.
Il diritto internazionale contemporaneo si fonda su principi chiari: il divieto dell’uso della forza, il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale degli Stati, l’eccezione limitata della legittima difesa e l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Questi principi non sono raccomandazioni politiche, ma norme vincolanti. La loro violazione, anche quando giustificata da ragioni di sicurezza o di ordine pubblico internazionale, costituisce un illecito.
Nel caso venezuelano, l’uso della forza armata, i bombardamenti su obiettivi urbani e il trasferimento forzato del capo dello Stato verso un altro Paese pongono seri problemi di legittimità. Anche ammettendo l’esistenza di accuse penali o la necessità di contrastare fenomeni criminali transnazionali, il diritto internazionale non riconosce a uno Stato il potere di esercitare coercizione militare su un altro Stato sovrano senza un mandato collettivo. La giurisdizione penale extraterritoriale, in assenza di consenso, non può essere imposta con le armi senza violare il principio di proporzionalità e la tutela dei civili.
Il caso ucraino presenta una violazione più ampia e sistemica. L’invasione su larga scala, l’occupazione di territori e le annessioni unilaterali configurano una violazione diretta e continuata della Carta delle Nazioni Unite. Qui il diritto internazionale parla con maggiore nettezza: aggressione armata, crimini di guerra, responsabilità statale. La durata del conflitto e l’estensione territoriale aggravano la qualificazione giuridica, ma non ne modificano la natura: l’uso della forza come strumento di ridefinizione geopolitica è incompatibile con l’ordine giuridico internazionale.
Le somiglianze tra i due casi sono evidenti: uso unilaterale della forza, assenza di autorizzazione ONU, violazione della sovranità, coinvolgimento della popolazione civile. Le differenze riguardano soprattutto la scala, gli obiettivi strategici e la risposta politica della comunità internazionale. Tuttavia, tali differenze sono politiche, non giuridiche. Il diritto, in linea di principio, non distingue tra potenze “amiche” o “nemiche”.
È qui che si inserisce la prospettiva proposta da Papa Leone XIV. Nel suo richiamo costante alla centralità della persona, il Pontefice riafferma che la legalità non nasce dalla forza e che nessuna causa, per quanto presentata come giusta, può legittimare la riduzione dell’essere umano a mezzo. La pace, in questa visione, non è il risultato dell’equilibrio militare, ma il frutto del rispetto del diritto e della dignità umana.
Papa Leone XIV dopo l’Angelus del 4 gennaio 2026, davanti ai fedeli e ai pellegrini in piazza San Pietro, ha rivolto il suo pensiero al Venezuela dopo i raid americani e la deposizione del presidente Maduro. «Con animo colmo di preoccupazione seguo gli sviluppi della situazione in Venezuela», ha detto il Pontefice. «Il bene dell’amato popolo venezuelano deve prevalere sopra ogni altra considerazione e indurre a superare la violenza e intraprendere cammini di giustizia e di pace, garantendo la sovranità del Paese e assicurando lo stato di diritto iscritto nella Costituzione, rispettando i diritti umani e civili di ognuno e di tutti – ha proseguito Prevost – E lavorando per costruire insieme un futuro sereno di collaborazione, di stabilità e di concordia. Con speciale attenzione ai più poveri che soffrono a causa della difficile situazione economica. Per questo prego e vi invito a pregare».
Il confronto tra Venezuela e Ucraina mostra dunque una crisi più profonda: non solo dell’ordine internazionale, ma della sua anima giuridica. Quando il diritto viene subordinato alla potenza, la persona diventa vittima collaterale. Ed è precisamente contro questa deriva che la prospettiva della persona si pone come criterio critico e non negoziabile.
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