I diritti umani.
La lotta per i diritti umani ha caratterizzato la storia delle civiltà: ed ancora oggi questo impegno è inderogabile, perché il bene più prezioso per un essere umano è il riconoscimento dei suoi diritti.
L’uomo, in quanto persona, chiede che vengano tutelati i diritti alla integrità fisica, ai valori morali, culturali e spirituali; in quanto cittadino, membro di una collettività, esige il rispetto delle libertà civili, politiche e sociali.
Ma in passato i diritti alle libertà non erano per niente garantiti e dura è stata la lotta dell’uomo per vederseli riconosciuti, anche al prezzo di notevoli sacrifici e della perdita della vita stessa.
Sono tanti gli eroi della storia e gli uomini comuni che sono morti per concedere, alle generazioni del tempo ed a quelle successive, la possibilità di godere di quelle che allora erano delle necessità da rivendicare e che adesso sono delle conquiste acquisite da difendere e salvaguardare.
Esiste una priorità tra i diritti umani, stabilita in base all’esigenza del momento e che può essere sconvolta ogni qualvolta un diritto già acquisito venga minacciato.
Se, in un passato a noi vicino, l’uomo lottava specialmente per il diritto all’istruzione e al lavoro, ora che questi sono riconosciuti, benché non garantiti in tantissime realtà del Pianeta, l’uomo si batte per il diritto a vivere in un ambiente sano, ecologico e non inquinato.
Mentre prima si lottava per conquistare la facoltà d’esprimere liberamente le proprie opinioni, di associarsi e riunirsi con altri individui, di professare una fede religiosa, di credere in un ideale, d’aderire ad un partito politico, adesso l’obiettivo è quello di tutelare queste libertà e di difenderle da ogni minaccia.
Contributi fondamentali alla rivendicazione dei diritti umani sono stati:
la Dichiarazione d’indipendenza americana del 1776, che sanciva il diritto dell’uomo alla vita, alla libertà, all’uguaglianza, alla felicità. Nell’incipit di tale dichiarazione, si legge: “Noi riteniamo che sono per sé stessi evidenti queste verità. Che tutti gli uomini sono creati uguali, che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti sono la vita, la libertà ed il perseguimento della felicità, che per garantire questi diritti sono istituiti tra gli uomini governi che derivano i loro giusti poteri dal consenso dei governati, che ogni qualvolta una qualsiasi forma di governo tende a negare questi fini, il popolo ha diritto di mutarla o abolirla ed istituire un nuovo governo fondato su tali principi e di organizzarne i poteri nella forma che sembri al popolo meglio atta a procurare la sua sicurezza e la sua felicità”.
In effetti, sembra che Franklin abbia inserito l’esplicito riferimento al diritto alla felicità, nella dichiarazione d’indipendenza, su suggerimento di un filosofo italiano (per l’esattezza napoletano), Gaetano Filangieri. Nel 1780, Filangieri scriveva, infatti, ne ‘La scienza della legislazione’: “nel progresso concreto del sistema di leggi sta il progredire della felicità nazionale, il cui conseguimento è il fine vero del governo, che lo consegue non genericamente ma come somma di felicità dei singoli individui”.
In Italia il diritto alla felicità non è esplicitamente menzionato nella costituzione, ma è implicato nell’art. 3, che promuove il pieno sviluppo della persona umana. Inoltre, ci sono discussioni legali in corso su come il diritto alla felicità possa essere considerato un diritto fondamentale. Recentemente, è stata proposta una modifica all’art. 3 della costituzione per riconoscere formalmente questo diritto.
Il 23 dicembre 2019 è stata presentata alla Camera dei Deputati la proposta di legge costituzione c. 2321 rubricata “modifica dell’articolo 3 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto alla felicità”. Nello specifico si tratta di un’iniziativa di trenta deputati (dello schieramento Fratelli D’Itali) con prima firmataria la deputata Bellucci Maria Teresa.
La proposta costituzionale in questione, all’articolo uno, prevede unicamente la modifica dell’articolo 3 della Costituzione, sostituendo il dettato attuale con la seguente disposizione: “ART. 3 – tutti i cittadini hanno diritto di essere felici, hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno godimento del diritto alla felicità, lo sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La Dichiarazione francese dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789, in cui i diritti del cittadino includevano la partecipazione all’elaborazione delle leggi dello Stato, personalmente o tramite propri rappresentanti;
Il pensiero politico liberale dell’Ottocento, che ha rivendicato i diritti dell’uomo alla libertà di pensiero, di riunione, di stampa; il pensiero politico democratico e quello socialista, i quali, andando oltre i limiti del pensiero liberale, hanno ampliato l’ambito di questi diritti, estendendoli alla sfera politica e sociale;
La Dichiarazione universale dell’ONU del 1948 composta da 30 articoli, il primo dei quali afferma che << tutti gli uomini nascono liberi ed uguali, dotati di ragione e di coscienza>>, mentre gli altri, in successione ribadiscono il rispetto dei diritti civili, politici e sociali;
Infine, la Convenzione europea, Paesi dell’Europa occidentale, per la salvaguardia di tutti i diritti umani.
Nonostante l’impegno ed il sacrificio di tanti uomini, diritti e libertà vengono, oggi come ieri, ampiamente negati e violati ed è ancora lontano il giorno in cui l’uomo non dovrà più lottare per vedere riconosciuto ciò che gli spetta naturalmente.
La storia, remota e recente, ci fornisce numerosi esempi di come la libertà più elementari siano state negate offendendo la dignità umana, come il fascismo e il nazismo, ma anche le dittature nei Paesi dell’Africa, Asia, America Latina durante e dopo il processo di colonizzazione caratterizzati da odiose forme di sfruttamento, oppressione e discriminazione.
La nostra Costituzione repubblicana ha recepito quello che il progresso civile e sociale ha conquistato in materia di diritti umani: l’articolo 3 riconosce a tutti i cittadini pari dignità sociale davanti alla legge, senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinione politica.
Inoltre, lo Stato italiano s’impegna a salvaguardare queste libertà da ogni ostacolo che ne impedisca l’esercizio e limiti l’uguaglianza dei cittadini, i quali hanno facoltà di partecipare alla vita economica, sociale e politica del Paese. La tutela dei diritti della persona e del cittadino viene, nel nostro ordinamento, affidata ad un complesso sistema giudiziario, finalizzato a dirimere le questioni più svariate nel campo civile, penale, amministrativo e tributario.
E’ un sistema complesso, organizzato nelle svariate forme legate alle diverse tipologie di procedimenti, evidentemente finalizzati al rispetto della legge e dei principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza.
Il giusto processo.
L’art. 111 della Costituzione recita:
“La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore.
La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.”
Il giusto processo si riferisce, dunque, ad un insieme di garanzie e diritti che devono essere rispettati durante un procedimento legale.
Oltre a vari principi fondamentali del giusto processo, la necessità di limitare la durata dei processi ha portato al riconoscimento del principio della ragionevole durata del processo, che deve essere garantita dalla legge.
Questo principio venne sancito dall’art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e dall’art.46 comma 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.
In attuazione di tale principio è stata emanata la c.d. legge Pinto (l. 24 marzo 2001, n. 89) che disciplina il diritto ad una riparazione per il pregiudizio derivante dall’eccessivo protrarsi del giudizio civile.
La prima parte della disposizione introduce già alcuni importanti principi inerenti il processo quale quello del contraddittorio. Esso implica la necessità che le parti si contrappongano esponendo ciascuna le proprie ragioni.
Tale meccanismo, inoltre, deve operare in modo che siano garantite sia le stesse possibilità ad entrambe (almeno astrattamente) sia la terzietà del giudice, cioè la sua equidistanza dai contendenti.
A completamento del principio in esame si devono considerare sia la garanzia della difesa anche per i meno abbienti (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 sul patrocinio a spese dello Stato) sia il generale diritto di difesa in giudizio di cui all’art. 24 della Costituzione.
Il comma 3 disciplina le eccezioni al principio accusatorio che caratterizza il processo penale: in base ad esso non solo le parti hanno diritto all’acquisizione in giudizio delle prove, ma anche a che le prove stesse si formino in contraddittorio tra accusa e difesa, cioè mediante la contrapposizione dialettica tra di esse.
Fondamentale appare anche l’obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice, la quale si sostanzia nell’enucleazione del ragionamento logico e giuridico che ha guidato il giudice verso la decisione adottata. Esso costituisce una conquista fondamentale per le parti del processo e, in special modo, per quella soccombente che, presa visione della motivazione, può scegliere se sottoporre la decisione all’esame di un giudice superiore.
Il ruolo del difensore.
Sul tema, qualche riflessione ora si impone anche sul ruolo che l’avvocato deve svolgere: nel processo, nel giusto processo, sulla figura del difensore che studia la strategia della difesa, ed è uno degli attori del giudizio, parte essenziale anche là dove l’assistito non intenda nominarne uno di fiducia e non sia abilitato a difendersi da sé.
A dire il vero, l’Avvocatura sta vivendo momenti difficili, per la difficoltà di ottenere, in tempi brevi, la definizione delle cause e di barcamenarsi tra una molteplicità di riti che via via vengono aggiunti dal legislatore per tentare di sopperire a fenomeni di vera e propria denegata giustizia, per gli oneri che diventano sempre più pesanti e pressoché insostenibili.
La riprova di tale situazione di disagio può ricavarsi dal fatto che molti giovani Avvocati abbandonano la professione per trovare rifugio sicuro nel pubblico impiego.
Sotto un profilo storico, le immagini dell’avvocatura sono significative del sentire sociale per la categoria e del ruolo che essa ha nell’ambito del lavoro e del potere.
Una catalogazione degli appellativi riservati agli appartenenti alla categoria può ricavarsi dall’opera erudita e “mostruosa” di Tommaso Garzoni, il quale – nella seconda metà del ‘500 – intitola il discorso XII della “Piazza Universale di tutte le professioni del mondo” “de procuratori”, ovvero Avvocati, protettori, sollecitatori e litiganti”.
Secondo le opinioni riportate nell’opera, al procuratore ed al sollecitatore si assegna “un ufficio vile”, mentre all’Avvocato riserva “dignità ed onore”, perché l’Avvocato è “colui che parla davanti al Giudice e con la scienza ed eloquenza, e con la ragione difende le cause”.
Siffatta dignità superiore si riverbera nelle opere di Bartolo da Sassoferrato, che denomina gli Avvocati come “Honorati”, e pertanto il loro compenso “è chiamato con questo vocabolo d’Honorario, perché da Clienti lo ricevono con honore della tutela, che prendono da essi”.
Qualche altro autore dell’epoca equipara gli avvocati ai soldati ed altri ai sacerdoti, perché l’Avvocato era comunque il giureconsulto, il dottore di legge, che suggeriva al “protettore” o “patronus” la ragione e la legge.
Di converso, v’è qualcuno che tratteggia un aspetto opposto degli Avvocati, che con le loro chiacchiere “imboccano i poveri litiganti”, sono garruli o litigiosi, o “arpie nel pigliare doni”.
Nel bellissimo volume curato dal CNF sui “Discorsi” di Giuseppe Zanardelli, Avvocato, Ministro e valente giurista, dopo la citazione dei giudizi espressi dall’Imperatore Francesco d’Austria a Venezia nel 1816 (“Voi Avvocati foste molto funesti agli Stati; io non vi amo: vi terrò bassi, molto bassi”) e da Napoleone Bonaparte in occasione della presentazione del decreto per la ricostruzione dell’Ordine Forense (“Questo decreto è assurdo, esso non lascia alcun mezzo di frenarli, alcuna azione contro di loro: gli avvocati sono de’ faziosi, degli artefici di delitti e di tradimenti. Finchè avrò una spada al fianco, non firmerò mai un simile decreto: io voglio che si possa tagliar la lingua ad un avvocato che se ne servisse contro il governo”), si ricorda che già in quell’epoca antica soltanto il modello costituzionale di stampo democratico e liberale poteva assicurare pienamente la libertà del difensore attraverso la libera istituzione di ordini autonomi.
La libertà del difensore, l’autonomia dell’Ordine, la qualità della attività professionale, il controllo deontologico sono dunque i cardini attorno ai quali ruotano le linee direttrici per una corretta attività professionale e la utile gestione dei processi. Sulla base di tali valori, oggi riaffermati dalla legge professionale, fortemente voluta dal Consiglio Nazionale Forense e dal nuovo Codice Deontologico Forense, può essere veramente assicurata la dignità dell’avvocato e la tutela dei diritti del cittadino in un mondo che cambia vertiginosamente.
Ed il cambiamento ci impone anche nuove regole e nuovi metodi di lavoro, anche per il dilagare della c.d. intelligenza artificiale che, anche nel nostro campo, tenta di sostituirsi al difensore o al Magistrato nella predisposizione di scritti difensivi e di sentenze.
Ma l’Avvocato deve attuare il suo compito in modo dialettico con il difensore di controparte e nel dialogo con il giudice: nel processo civile e nel processo penale è un compito persuasivo perché diretto a convincere il giudice delle buone ragioni dell’assistito: insomma svolge un ruolo così essenziale, nel processo e fuori dal processo, che nella concezione pubblicistica del processo penale e del processo civile accreditatasi nel nostro Paese, la sua viene definita una funzione di rilevanza pubblica.
Con toni che potrebbero apparire enfatici – ed invece sono esattamente corrispondenti ancor oggi alla funzione svolta da questa figura nella nostra esperienza – la Relazione del Guardasigilli al Re sul Codice di procedura civile del 1940 parla dell’Avvocato come di un soggetto che svolge un ministero, che svolge quindi un munus, e sottolinea che gli avvocati devono avere «piena coscienza dell’altezza morale e dell’importanza pubblica del loro ministero, che li chiama ad essere i più preziosi collaboratori del giudice».
Mi riferisco, soprattutto, ai contributi sulla difesa tecnica (sub art. 24 Cost.) in ogni stato e grado del procedimento, inclusiva anche della garanzia costituzionale del diritto di autodifesa, che consente all’imputato di essere presente nel processo in modo che venga assicurato il contraddittorio e che il processo a cui egli è assoggettato sia giusto, onde il processo assicuri non solo celerità nelle sue fasi, ma anche parità di posizioni tra l’accusa e la difesa.
Il difensore è, dunque, sì il garante dell’autonomia e dell’indipendenza dell’imputato nella condotta della causa, un necessario intermediario dell’assistito nel processo, ma è anche un soggetto il cui ruolo e le cui funzioni possono variare nel tempo e nello spazio.
E’ stato perciò consolante apprendere che anche nelle giovani democrazie la presenza di avvocati indipendenti costituisce uno dei pilastri essenziali delle nuove libertà.
Questa è la ragione per la quale l’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, come applicato dalla Corte di Strasburgo, consente ai ricorrenti di difendersi da soli: ciò per evitare che il ricorrente debba affidarsi proprio all’avvocato dipendente dello Stato contro il quale intende proporre il ricorso, e non possa quindi fidarsi della sua difesa.
Vorrei, qui, ricordare che proprio all’art. 6 della Convenzione si appellarono le Brigate Rosse quando furono assoggettate al processo celebrato a Torino, in quanto non riconoscevano l’autorità dello Stato nella funzione giudicante che li riguardava.
La loro difesa d’ufficio fu assunta dall’allora presidente dell’Ordine torinese, l’avv. Fulvio Croce, il quale fu barbaramente ucciso nello svolgimento di questa funzione essenziale, la difesa dei diritti dell’imputato anche contro la volontà dell’imputato stesso. Ma il processo fu portato a compimento perché tra i principi costituzionali vigenti nel nostro Paese vi è anche quello che garantisce l’individuo da sé stesso.
Anche gli appartenenti alla organizzazione eversiva avevano diritto ad un giusto processo, e dovevano, quindi, essere assistititi da un avvocato, da un difensore d’ufficio, perché fossero loro applicate le garanzie assicurate ad ogni cittadino. Credo che questo sia il punto più alto e nobile che contrassegna il nostro modello di difensore.
L’ Avvocato Fulvio Croce, assunta, così, la veste di difensore d’ufficio dei brigatisti, chiese i termini a difesa e, da civilista diligente, prese a studiare con cura il processo. Cinque giorni prima della data fissata per l’udienza, nell’androne del suo palazzo, alle 15,00, mentre tornava dalla sua adorata moglie si sentì chiamato con il suo nobile titolo, l’unico che aveva e riconosceva: “Avvocato”. Si voltò e un colpo di pistola pose fine alla sua nobile e semplice esistenza.
Ma altri avvocati come lui coraggiosi, presero il suo posto, il processo fu celebrato ed anche i criminali delle B.R. capirono che l’Avvocatura è il simbolo più alto della libertà del cittadino.
Gli Avvocati, dunque, non devono aver paura perché a loro carico c’è un’altissima missione da compiere: non ebbe paura l’Avv. Croce, il quale – percorrendo i sentieri aspri delle garanzie processuali – consapevolmente affrontò il rischio del suo ruolo e pagò con la vita l’affermazione del diritto-dovere di difesa.
In tal modo, Egli additò a tutti noi un modello insuperabile di Avvocato votato al martirio, come lo furono Francesco Mario Pagano, gli Avvocati del Risorgimento, gli Avvocati della Resistenza, Giorgio Ambrosoli, barbaramente assassinato dalla mafia, e tanti altri Colleghi, perseguitati e colpiti solo in ragione del loro nobile ministero.
Tra questi, vorrei ricordare l’Avvocato Enzo Fragalà di Palermo, barbaramente ucciso a bastonate nel febbraio del 2010 e rievocato in un bellissimo libro di Piergiorgio Morosini, nel quale si legge di come in terra di mafia l’esercizio della difesa secondo i canoni della procedura e della deontologia debba far conto con le minacce e le intimidazioni di soggetti aventi abituale dimora al di fuori dei confini della legge.
La storia delle violenze contro i difensori del diritto, i paladini della giustizia non è solo questa, ma presenta origini antiche.
E’ sempre stato così. Due secoli prima all’avv. Maleserbès era stato chiesto di difendere il re Luigi XVI innanzi alla Convenzione della Rivoluzione francese autoproclamatasi in Corte Suprema.
L’avv. Maleserbès sapeva che se la sua difesa fosse stata sostanziale e non solo formale avrebbe corso seri rischi nella Parigi stregata dalla oratoria di Danton e poi dalla follia di Robespierre.
Eppure, il nostro Collega non solo accettò l’incarico ma svolse la sua difesa in modo completo e ineccepibile. Luigi XVI fu ghigliottinato e poco dopo, nell’aprile del 1794, lo fu anche lui. Onore, dunque, anche alla sua memoria.
Avvocati coraggiosi, fedeli ai principi fondanti della cultura della giurisdizione come i magistrati ed i rappresentanti delle forze dell’ordine, colpiti dalla barbara violenza proprio in ragione della impavida volontà di far prevalere la giustizia sul torto, la legalità sulla sopraffazione e sulla violenza: esempi ammirevoli di come i valori ed i saldi convincimenti possano superare anche i timori e le paure sulla stessa propria vita ed incolumità personale.
In conclusione, il ruolo e le funzioni del difensore, pur in costante evoluzione, restano, al pari di quelle del giudice, essenziali ed imprescindibili nell’arduo percorso finalizzato ad una migliore e più efficace applicazione dei principi basilari riconosciuti e garantiti dalla Costituzione e dalla Carta europea dei diritti fondamentali, baluardo insuperabile anche nei confronti della illegalità più spietata.
Spetta agli avvocati ed ai giudici far sì che il corretto esercizio del diritto di difesa costituisca il più autorevole ed efficace ingranaggio del corretto svolgimento della funzione giurisdizionale: in tale ottica, l’avvocato deve esercitare il suo ministero con quella competenza, correttezza, autonomia e indipendenza che sono essenziali, perché siano garantiti i diritti della difesa, onde egli possa obbedire alla legge e alla propria coscienza, come diceva Pietro Calamandrei, e senza curarsi d’altro.
Cioè con il coraggio che la professione richiede e al tempo stesso la toga gli fornisce, con il coraggio che gli uomini veri sanno dimostrare nell’affermazione dei valori in cui credono.
E’ soprattutto nel settore penale che il diritto di difesa appare essenziale e decisivo, sì che il processo venga correttamente celebrato, ove si consideri che l’imputato rischia spesso la propria libertà ed assoggettato a pene insensibili ad un elementare principio di umanità.
Principio negletto e persino trivializzato nel lessico della politica, che a più riprese evoca il carcere come “discarica sociale” dove abbandonare il reo ad un destino irreversibile di marcescenza, piuttosto che di recupero e reinserimento sociale; e principio che viene in qualche modo sottovalutato anche in seno alla comunità dei giuristi, tanto nelle ricerche dottrinali come pure nei tracciati della prevalente giurisprudenza costituzionale.
E’ un destino paradossale, se si pensa anche solo al contesto strutturalmente emergenziale delle carceri italiane, non solamente in termini di sovraffollamento: una condizione all’evidenza “inumana” testimoniata dal soffocante numero di sucidi perpetrati intra moenia, il 90% dei quali occorso in carceri sovraffollate, con il tragico record di oltre 91 episodi nell’anno 2023, numero a cui si sommano — costringendo ad un aggiornamento pressoché quotidiano — i 40 ulteriori casi della prima parte del 2025; tutti lì a ricordarci drammaticamente che in Italia — se abbiamo da tempo abolito la pena di morte — “di pena si muore ancora”.
E’ vero, pertanto, che qualsiasi forma di violenza sul detenuto, fisica o morale, traducendosi in un trattamento contrario al senso di umanità, pregiudica in quanto tale l’obiettivo della rieducazione, ma anche che “tutto ciò che non rispecchia i caratteri delle pene, quali indicati nell’art. 27, III c., Cost., è, in sé e per sé, violenza, di sicuro morale ed a volte persino fisica, essa pure dunque deviante dal solco tracciato nell’art. 13, IV c.”; sino a doversi riconoscere — in sinergia anche con quanto disposto dall’art. 111, comma secondo, Cost. — che fonte di violenza morale appare anche l’abnorme durata dei processi, a giudizio di un’autorevole dottrina essa stessa una pena: doppia per coloro che attendono il verdetto in stato di privazione della libertà personale, tripla per chi sa di essere innocente e teme il sempre incombente errore giudiziario.
Sotto tale profilo, occorre indubbiamente un radicale, diverso modo di pensare e di agire, con interventi importanti anche nella edilizia carceraria.
Le conclusioni.
Se si considerano le innumerevoli condanne dello Stato sia per la ingiusta detenzione, che per la irragionevole durata dei procedimenti civili, oltre le costanti condanne da parte dei Giudici della Comunità Europea per denegata giustizia, viene da pensare che il nostro ordinamento non è in grado di assicurare lo svolgimento di un “giusto processo”, che in tempi celeri assicuri una effettiva tutela dei diritti del cittadino.
Molto spesso, poi, si ha l’impressione netta che dietro la burocratica gestione dei processi, soprattutto civili, in cui molto spesso i Giudici, per non decidere, si trincerano dietro astrusi concetti di “improcedibilità”, “inammissibilità” o di “decadenza” dallo svolgimento di ulteriore attività processuale, non si tiene alcun conto che dietro quelle carte e quei cavilli ci sono persone e famiglie che aspettano il riconoscimento dei propri diritti e delle loro sacrosante aspettative, come pure disattese nel tempo vengono le istanze per le realtà produttive ed economiche del nostro paese, che anche rispetto ad altri ordinamenti, vedono ritardata e pretermessa la soddisfazione dei propri crediti o la definizione di contrasti.
A fronte di una endemica carenza di magistrati e di personale di cancelleria, si pensa di intervenire con disastrose modifiche del sistema processuale: ultimo, pernicioso esempio è la c.d. legge Cartabia, che ha reso il processo civile una sterile e burocratica sequela di adempimenti formali, dietro i quali si perde il senso della vera distribuzione di giustizia.
Negli oltre cinquanta anni di professione, ho assistito a tante riforme, a tante promesse o a ventilati, ma mai attuati, interventi risolutivi, sicché potrei tranquillamente riprendere il mio intervento alla prima assemblea degli Avvocati dopo la mia elezione a Presidente dell’Ordine (1992) per riproporre le denunzie e le querele sul sistema giustizia che in quel tempo proposi, tutte pienamente attagliabili alla situazione odierna.
Nulla di nuovo, sul fronte!
Teramo, 11 marzo 2026
Lucio Del Paggio